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Produzione

Il verde non e’ piu’ un rifiuto

15 Marzo 2011

I materiali derivanti dalla manutenzione del verde diventano sottoprodotti e non più rifiuti. La nuova classificazione permette di snellire molti passaggi, di ridurre i costi, di non dover più riciclare nei centri autorizzati di compostaggio.

IL VERDE NON E’ PIU’ UN RIFIUTO

Vita più semplice per i professionisti. I materiali derivanti dalla manutenzione del verde diventano sottoprodotti e non più rifiuti, come stabilito dalla Legge del 13 agosto 2010 (n. 129) che modifica l’articolo 185 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006 (Decreto Ronchi). La nuova classificazione permette a manutentori e municipalità di snellire molti passaggi, di ridurre i costi, di non dover più necessariamente riciclare nei centri autorizzati di compostaggio.

La legge stabilisce, all’art. 1 comma 3 che “all’articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, il testo “materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o” sono sostituite dalle seguenti: “materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati“.

Una condizione questa subordinata al rispetto di quanto afferma l’articolo 183 del DL 152/2006, che stabilisce esattamente anche i confini della categoria “sottoprodotti”.

Sono sottoprodotti – si legge nel testo – le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; abbiano un valore economico di mercato». I materiali vegetali possono essere idendificati come sottoprodotti se provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato oppure da attività agricole.”

Marzo 2011

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