I manutentori del verde, fermati dalle disposizioni legate al contenimento della diffusione del coronavirus, possono tornare al lavoro grazie al DPCM del 10 aprile scorso che prevede, nell’allegato 3, che le attività comprese nel codice Ateco 81.3 dal 14 aprile possono riprendere le loro attività di “cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione di attività di realizzazione”.
Come sappiamo però le attività legate all’agricoltura, tra cui anche la manutenzione del verde, sono soggette alle competenze regionali, che in questo caso, quanto meno nelle tre grandi Regioni del nord, Lombardia, Veneto e Piemonte, confermano nella sostanza il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare, in Lombardia nell’ordinanza 528, firmata l’11 aprile dal presidente Fontana, non si fa menzione riguardo ad eventuali limitazioni nelle attività di manutenzione del verde, confermando quindi il DPCM del 10 aprile.
Molto più esplicito il Veneto del presidente Zaia che nell’ordinanza nr. 40 del 13 aprile dice esplicitamente che “è ammessa l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge”.
Anche per quanto riguarda il Piemonte, con il decreto 43 del 13 aprile e il conseguente documento di chiarimento, specifica che “le attività di cui ai seguenti Codici Ateco: 2, silvicoltura ed utilizzo aree forestali e 81.3, cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione di attività di realizzazione, sono consentite ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020”.